IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986,  n.
156; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 225 e 226  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n.  285,  istitutivi  dell'archivio  nazionale  dei  veicoli  e
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; 
  Visti gli articoli 402 e  403  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  relativi  ai  contenuti,  alle
modalita' d'impianto, di tenuta e di  aggiornamento  dell'archivio  e
dell'anagrafe di cui sopra; 
  Visto il comma 9 dell'art. 402 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che stabilisce  che,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore del  medesimo,  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 marzo  1986,  n.  156,  relativo  alle
utenze del servizio di informatica del CED della  Direzione  generale
della motorizzazione civile e  dei  trasporti  in  concessione,  deve
essere  modificato  al  fine  di  far  fronte,  sia   attraverso   le
maggiorazioni  dei  canoni  e  dei  corrispettivi,   sia   attraverso
l'istituzione dei diritti  aggiuntivi  correlati  alla  quantita'  di
informazioni richieste, ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  tenuta
dell'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe  nazionale  degli
abilitati alla guida; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della  navigazione,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche  e  giuridiche
private  possono  essere  ammesse  ad  usufruire  delle  informazioni
contenute  nella  banca   dati   della   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 
  2. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato  possono  usufruire  gratuitamente
delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto. 
 
    

            AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dall'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  D.P.R.  n.  156/1986,  abrogato  dall'art. 14 del
          presente decreto, approvava il regolamento per l'ammissione
          all'utenza  del  servizio   di   informatica   del   centro
          elaborazione  dati  della Direzione generale motorizzazione
          civile e dei trasporti in concessione.
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Il  testo  degli  articoli 225 e 226 del nuovo codice
          della strada, approvato  con  D.Lgs.  n.  285/1992,  e'  il
          seguente:
             "Art.   225   (Istituzione   di   archivi   ed  anagrafe
          nazionali). - 1. Ai fini della  sicurezza  stradale  e  per
          rendere  possibile  l'acquisizione  dei  dati inerenti allo
          stato delle strade,  dei  veicoli  e  degli  utenti  e  dei
          relativi mutamenti, sono istituiti:
               a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio
          nazionale delle strade;
               b)  presso  la  Direzione  generale  della M.C.T.C. un
          archivio nazionale dei veicoli;
               c) presso la Direzione  generale  della  M.C.T.C.  una
          anagrafe  nazionale  degli abilitati alla guida che include
          anche incidenti e violazioni".
             "Art. 226 (come modificato dall'art. 122 del  D.Lgs.  10
          settembre  1993,  n.  350)  (Organizzazione degli archivi e
          dell'anagrafe nazionali). -  1.  Presso  il  Ministero  dei
          lavori  pubblici  e'  istituito  l'archivio nazionale delle
          strade,  che  comprende  tutte  le  strade   distinte   per
          categorie, come indicato nell'art. 2.
             2.  Nell'archivio  nazionale,  per  ogni  strada, devono
          essere indicati  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico   della   strada,  al  traffico  veicolare,  agli
          incidenti e allo stato di percorribilita'  anche  da  parte
          dei  veicoli  classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
          54, comma 1, lettera n), che eccedono  i  limiti  di  massa
          stabiliti  nell'art.  62 e nel rispetto dei limiti di massa
          stabiliti nell'art. 10, comma 8.
             3. La raccolta dei  dati  avviene  attraverso  gli  enti
          proprietari  della  strada,  che  sono tenuti a trasmettere
          all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
          stradale  tutti  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico    delle    singole   strade,   allo   stato   di
          percorribilita' da parte  dei  veicoli  classificati  mezzi
          d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
          i  dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
          attraverso la Direzione generale  della  M.C.T.C.,  che  e'
          tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati
          relativi  agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al
          comma 10.
             4. In attesa della attivazione  dell'archivio  nazionale
          delle   strade,  la  circolazione  dei  mezzi  d'opera  che
          eccedono i limiti di massa stabiliti  nell'art.  62  potra'
          avvenire  solo sulle strade o tratti di strade non comprese
          negli  elenchi   delle   strade   non   percorribili,   che
          annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori
          pubblici  nella  Gazzetta  Ufficiale  sulla  base  dei dati
          trasmessi dalle societa' concessionarie, per le  autostrade
          in  concessione,  dall'A.N.A.S.,  per  le  autostrade  e le
          strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'.
          Il regolamento determina i criteri e le  modalita'  per  la
          formazione,   la   trasmissione,   l'aggiornamento   e   la
          pubblicazione e degli elenchi.
             5.  Presso  la  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  e'
          istituito  l'archivio  nazionale  dei  veicoli contenente i
          dati relativi ai veicoli  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
          lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
             6.  Nell'archivio  nazionale  per  ogni  veicolo  devono
          essere indicati i dati  relativi  alle  caratteristiche  di
          costruzione  e  di  identificazione,  all'emanazione  della
          carta di circolazione e del certificato  di  proprieta',  a
          tutte  le  successive  vicende  tecniche  e  giuridiche del
          veicolo,  agli  incidenti  in  cui  il  veicolo  sia  stato
          coinvolto.
             7.   L'archivio   e'  completamente  informatizzato;  e'
          popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla  Direzione
          generale  della  M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti
          all'espletamento dei servizi di  polizia  stradale  di  cui
          all'art.  12,  dalle  compagnie  di assicurazione, che sono
          tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e  nei  tempi
          di  cui  al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
          della M.C.T.C.
             8.  Nel  regolamento   sono   specificate   le   sezioni
          componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
             9.  Le  modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
          nel regolamento.
             10. Presso  la  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  e'
          istituita  l'anagrafe  nazionale degli abilitati alla guida
          ai fini della sicurezza stradale.
             11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati,  per
          ogni   conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento  di
          rilascio della patente,  nonche'  a  tutti  i  procedimenti
          successivi,  come  quelli  di  rinnovo,  di  revisione,  di
          sospensione,  di  revoca,  nonche'  i  dati  relativi  alle
          violazioni  commesse  alla guida di un determinato veicolo,
          agli  incidenti  che  si  siano   verificati   durante   la
          circolazione ed alle sanzioni comminate.
             12.     L'anagrafe     nazionale     e'    completamente
          informatizzata;  e'  popolata  ed  aggiornata  con  i  dati
          raccolti  dalla  Direzione  generale  della M.C.T.C., dalle
          prefetture,  dagli  organi  addetti  all'espletamento   dei
          servizi  di  polizia  stradale  di  cui  all'art. 12, dalle
          compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
          dati, con le modalita' e nei tempi di cui  al  regolamento,
          al C.E.D.  della Direzione generale della M.C.T.C.
             13.  Nel  regolamento  per  l'esecuzione  delle presenti
          norme  saranno  altresi'  specificati   i   contenuti,   le
          modalita'  di  impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
          archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo".
             - Gli articoli 402 e 403 del regolamento di esecuzione e
          di attuazione del nuovo codice della strada, approvato  con
          D.P.R. n.  495/1992, sono cosi' formulati:
             "Art.   402  (Archivio  nazionale  dei  veicoli).  -  1.
          L'archivio nazionale  dei  veicoli,  costituito  presso  la
          Direzione  generale  della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 226,
          commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati  relativi  alle
          abilitazioni  ai  punti  e),  f),  g),  h),  i), l), m), n)
          dell'art. 47 del codice, e' completamente informatizzato ed
          i  suoi  dati  sono   gestiti   all'interno   del   sistema
          informatico  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C. in
          cinque  distinte  sezioni  ad  accesso  diretto,  fra  loro
          strettamente  interconnesse,  capaci di fornire una visione
          selezionata  o  complessiva  dei  dati  da  cui   risultano
          popolate.
             2. La sezione 'omologazioni' contiene le caratteristiche
          tecniche  dei veicoli individuate nel corso delle verifiche
          e  delle  prove  di  omologazione  o  di  ammissione   alla
          circolazione.
             3.  La  sezione  'anagrafica' contiene i dati anagrafici
          delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che  risultino  dal
          certificato  di  proprieta'  o che si siano dichiarate, nei
          confronti  dei  veicoli  gestiti  dall'archivio  nazionale,
          proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con
          facolta'  di  acquisto,  oppure  venditrici  con  patto  di
          riservato dominio.
             4. La  sezione  'immatricolazioni'  contiene,  per  ogni
          veicolo,  i  dati  di  identificazione,  il  colore, i dati
          relativi all'emanazione della carta di circolazione  e  del
          certificato  di  proprieta',  i  dati  relativi  a tutte le
          successive vicende tecniche giuridiche del veicolo stesso.
             5. La sezione 'trasporto  merci'  contiene  gli  estremi
          delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di
          autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi
          ed  in  conto  proprio, nonche' la situazione continuamente
          aggiornata dell'Albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e
          giuridiche  che  esercitano  l'autotrasporto  di  merci per
          conto di terzi.
             6. La sezione 'incidenti' contiene, per ogni veicolo,  i
          dati  relativi  agli incidenti in cui il veicolo stesso sia
          stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun  incidente,
          dei  dati  anagrafici  del conducente, delle modalita', del
          tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della
          natura ed entita' dei danni  riportati,  delle  conseguenze
          che ne siano derivate.
             7.  Le  sezioni  di cui ai commi 2 e 5 verranno popolate
          automaticamente utilizzando i  dati  gia'  disponibili  nel
          sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
          e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e
          periferici  della  stessa Direzione generale della M.C.T.C.
          Le sezioni  di  cui  ai  commi  3  e  4  verranno  popolate
          automaticamente  utilizzando  i  dati  gia' disponibili nel
          sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
          e nel sistema informatico ACI-PRA e verranno  continuamente
          aggiornate  dagli  uffici  della  Direzione  generale della
          M.C.T.C. a mezzo di procedure  informatiche  interattive  o
          differite  e  dal  sistema  informatico  ACI-PRA a mezzo di
          trasferimento  di  dati  su  supporto  magnetico  o per via
          telematica.  La  sezione  di  cui   al   comma   6   verra'
          gradualmente   popolata   ed   in   seguito   continuamente
          aggiornata con i dati trasmessi, per via  telematica  o  su
          supporto   magnetico,  dall'autorita'  di  polizia  che  ha
          rilevato l'incidente. Il trasferimento dei  dati  necessari
          al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai
          commi  3,  4  e  6 verra' eseguito, dal sistema informatico
          ACI-PRA, dalle autorita' di polizia, e dalle  compagnie  di
          assicurazione  secondo  i  tracciati  record  che  verranno
          stabiliti con decreto del Ministro dei  trasporti,  sentiti
          le  amministrazioni  e gli enti interessati, nel termine di
          un  mese   decorrente   rispettivamente   dalla   data   di
          presentazione  della formalita' dalla data dell'incidente o
          dalla data di presentazione di denuncia di incidente.
             8. Alla tenuta dell'archivio nazionale  dei  veicoli  di
          cui  al  presente  articolo e dell'anagrafe nazionale degli
          abilitati alla guida  di  cui  all'art.  403,  provvede  il
          sistema   informatico   della   Direzione,  generale  della
          M.C.T.C. Le modalita' di  consultazione  sono  affidate  ai
          programmi  interattivi di interrogazione gia' disponibili o
          che  sara'  necessario  rendere  disponibili  nel   sistema
          informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
             9.  Le modalita' di accesso all'archivio, sono stabilite
          nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto  1990,
          n.  241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
          regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica  13
          marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del
          servizio  di  informatica  del CED della Direzione generale
          della M.C.T.C., deve  essere  modificato  al  fine  di  far
          fronte,  sia  attraverso  le maggiorazioni dei canoni e dei
          corrispettivi  sia  attraverso  l'istituzione  dei  diritti
          aggiuntivi   correlati   alla   quantita'  di  informazioni
          richieste, ai maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione
          dei commi precedenti.
             10. L'archivio dei veicoli e' in contatto telematico con
          l'archivio   delle   strade  di  cui  all'art.  401  e  con
          l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 403.
             11.  Al  fine  di  assicurare  la  puntuale  adeguatezza
          dell'informatizzazione alle esigenze della amministrazione,
          la   tempestivita'   dell'intervento   informatico  nonche'
          l'uniformita' di indirizzo di tale intervento, la divisione
          della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in
          vigore  del  presente  regolamento,  gestisce   il   centro
          elaborazione  dati,  e'  posta, ferma restando la tabella I
          allegata  alla  legge  1  dicembre  1986,  n.   870,   alle
          dipendenze  del Direttore generale della Direzione generale
          della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per
          garantire l'informatizzazione delle  procedure  nonche'  la
          gestione  amministrativo-contabile del sistema. Con decreto
          del Ministro dei trasporti vengono di  conseguenza  variate
          le  competenze  delle  Direzioni  centrali.  Il punto D del
          quadro a) ed il  punto  D  del  quadro  b)  della  predetta
          tabella  sono integrati con la previsione della funzione di
          direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene
          stabilita  con norme regolamentari adottate con decreto del
          Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
          legge 13 giugno 1991, n. 190".
             "Art.  403  (Anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla
          guida).  -  1.    L'anagrafe nazionale degli abilitati alla
          guida,  costituita  presso  la  Direzione  generale   della
          M.C.T.C., ai sensi dell'articolo 226, commi da 10 a 12, del
          codice,  contiene  i dati relativi alle abilitazioni di cui
          all'art. 116 del codice, e' completamente informatizzata ed
          i  suoi  dati  sono   gestiti   all'interno   del   sistema
          informatico  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C. in
          cinque  distinte  sezioni  ad  accesso  diretto,  tra  loro
          strettamente  interconnesse e capaci di fornire una visione
          selezionata  o  complessiva  dei  dati  da  cui   risultano
          popolate.
             2.   La   sezione   'abilitazioni'  contiene,  per  ogni
          conducente e per ognuna delle  abilitazioni  conseguite,  i
          dati relativi al procedimento di emissione del documento di
          guida,  dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi
          alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonche' a
          tutti i  procedimenti  successivi  quali  il  rilascio,  il
          rinnovo,  la revisione, la sospensione, la revoca; contiene
          inoltre i dati  relativi  ai  certificati  di  abilitazione
          professionale.
             3.  La  sezione  'anagrafica' contiene i dati anagrafici
          delle  persone  fisiche  che  risultano  avere   conseguito
          l'abilitazione alla guida.
             4. La sezione 'infrazioni' contiene i dati relativi alle
          infrazioni  commesse  da  ciascun abilitato alla guida, con
          l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione
          e dell'organo  accertatore  con  menzione  del  verbale  di
          contestazione  e  della  targa  del  veicolo alla guida del
          quale l'infrazione stessa e' stata commessa.
             5. La sezione 'sanzioni' contiene i dati  relativi  alle
          sanzioni   comminate   sia   che   trattasi   di   sanzione
          amministrativa pecuniaria sia  di  sanzione  amministrativa
          accessoria,   sia  di  sanzione  penale,  sia  di  sanzione
          amministrativa accessoria alla sanzione penale,  a  seguito
          di infrazione alle norme della circolazione stradale.
             6. La sezione 'incidenti' contiene, per ogni conducente,
          i  dati relativi agli incidenti in cui il conducente stesso
          sia  stato  coinvolto,  con  l'indicazione,   per   ciascun
          incidente, dei dati del veicolo, delle modalita', del tempo
          e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e
          dell'entita'  dei  danni,  delle  conseguenze  che ne siano
          derivate,  nonche'  i  dati   relativi   allo   stato   dei
          procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni
          di cui al comma 5.
             7.  Le  sezioni  di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate
          automaticamente utilizzando i  dati  gia'  disponibili  nel
          sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
          e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e
          periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. e
          del Ministero dell'interno, per il tramite del collegamento
          informatico   integrato   gia'   esistente  fra  i  sistemi
          informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della
          Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli
          affari  del  personale  del  Ministero  dell'interno.    Le
          sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando
          i  dati  gia'  disponibili  nel  sistema  informatico della
          Direzione generale della M.C.T.C. e verranno  continuamente
          aggiornate  con  i  dati trasmessi, su supporto magnetico o
          per  via   telematica,   dall'organo   che   ha   accertato
          l'infrazione  e  dall'organo che ha erogato la sanzione. La
          sezione di cui al comma 6 verra' gradualmente popolata e in
          seguito continuamente aggiornata con i dati  trasmessi  per
          via  telematica  o su supporto magnetico, dall'autorita' di
          polizia che ha rilevato l'incidente e  dalla  compagnia  di
          assicurazione  cui  l'incidente stesso e' stato denunciato.
          Il trasferimento  dei  dati  necessari  al  popolamento  ed
          all'aggiornamento  delle  sezioni  di cui ai commi 4, 5 e 6
          verra' eseguito secondo i  tracciati  record  che  verranno
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti, nel
          termine di un mese decorrente, rispettivamente, dalla  data
          di  accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione
          della  sanzione,  dalla  data  dell'incidente  e,  per   le
          compagnie  di  assicurazione,  dalla  data di presentazione
          della denuncia dell'incidente.
             8. L'accesso e la consultazione  dell'anagrafe  avverra'
          con le modalita' di cui all'art. 402, comma 8.
             9.  L'anagrafe degli abilitati alla guida e' in contatto
          telematico con l'archivio delle strade e con l'archivio dei
          veicoli di cui agli articoli 401 e 402".